1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni elaborate in seno all'Unione europea e dalle Nazioni Unite.
2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e, in primo luogo, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e al sostegno della promozione della donna.
3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze